martedì 2 giugno 2009

Elezioni europee ed amministrative 2009 - Regolamento -

Sabato 6 giugno, dalle ore 15.00 alle ore 22.00, e domenica 7 giugno, dalle ore 7.00 alle ore 22.00, si svolgeranno le operazioni di voto per le elezioni dei 72 membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, dei presidenti e dei consigli di 62 province e dei sindaci e dei consigli di 4.281 comuni (di cui 30 capoluoghi di provincia). Lo scrutinio dei voti per il Parlamento europeo inizierà a partire dalle ore 22.00 di domenica 7 giugno, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti; lo scrutinio dei voti per le consultazioni amministrative avrà inizio alle ore 14.00 di lunedì 8 giugno, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni provinciali, comunali e, eventualmente, circoscrizionali. In caso di effettuazione del turno di ballottaggio per l’elezione dei presidenti di provincia e dei sindaci – che si svolgerà contemporaneamente alla consultazione referendaria - si voterà domenica 21 giugno, dalle ore 8.00 alle ore 22.00, e lunedì 22 giugno, dalle ore 7.00 alle ore 15.00. Le operazioni di scrutinio avranno inizio nella stessa giornata di lunedì, al termine delle votazioni e dell’accertamento del numero dei votanti, procedendosi prima alle operazioni di scrutinio delle schede referendarie e successivamente, senza interruzione, a quelle per l’elezione dei presidenti delle province e/o dei sindaci.

COME SI VOTA ELEZIONI EUROPEE
L’elettore, all’atto della votazione, riceverà un’unica scheda, di colore diverso a seconda della circoscrizione elettorale nelle cui liste è iscritto: grigio per l’Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia); marrone per l’Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna); rosso per l’Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio); arancione per l’Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria); rosa per l’Italia insulare (Sicilia, Sardegna). Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta. I voti di preferenza − nel numero massimo di tre, tranne che per le liste di minoranza linguistica collegate ad altra lista per le quali può esprimersi una sola preferenza − si esprimono scrivendo nelle apposite righe, tracciate a fianco e nel rettangolo contenente il contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima; in caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. Non è ammessa l’espressione del voto di preferenza con indicazioni numeriche.


ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI DI REGIONI A STATUTO ORDINARIO (SCHEDA AZZURRA)
La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. L’elettore può votare: • per una delle liste tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito anche al candidato sindaco collegato; • per un candidato a sindaco tracciando un segno sul relativo rettangolo, non scegliendo alcuna lista collegata; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco; • per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste collegate tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista collegata; • per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una lista non collegata tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata (cd. “voto disgiunto”). L’elettore potrà altresì manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, segnando, sull’apposita riga stampata sulla destra di ogni contrassegno di lista, il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) del candidato preferito appartenente alla lista prescelta. Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

TESSERA ELETTORALE
Per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, gli elettori dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale personale a carattere permanente, che ha sostituito il certificato elettorale. Chi avesse smarrito la propria tessera personale, potrà chiederne il duplicato agli uffici comunali, che a tal fine saranno aperti dal lunedì al venerdì antecedenti l’elezione, dalle ore 9 alle ore 19, il sabato di inizio delle votazioni dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto.
(fonte Ministero dell’Interno)

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